Descrizione
IL SINDACO
PREMESSO:
- che il territorio comunale è in buona parte ricoperto da aree boschive per le quali si impongono particolari cautele per la salvaguardia e la prevenzione dagli incendi;
- che la stagione estiva comporta un rilevante pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità pubblica;
- che le caratteristiche orografiche, climatiche e vegetazionali del territorio comunale sono tali da poter far innescare incendi di particolare gravità;
RILEVATO:
- che l’art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- che l’art. 16 della medesima L. n. 225/1992 stabilisce al comma 3, che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile;
- che le esperienze maturate dagli organi istituzionalmente competenti in tema di prevenzione incendi boschivi hanno dimostrato che un’alta percentuale di eventi si è sviluppata a causa dell’incuria in cui versano i terreni limitrofi a strade pubbliche o di uso pubblico;
CONSIDERATO:
- che il fenomeno degli incendi boschivi, oltre a provocare gravi danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e al delicato assetto idrogeologico del territorio comunale, costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- che è pertanto necessario adottare, per quanto di propria competenza, tutti i provvedimenti necessari alla tutela della salute e dell’incolumità pubblica e privata ed alla prevenzione del territorio dall’insorgenza di focolai d’incendio nonché alla diffusione della cultura della prevenzione degli incendi boschivi;
TENUTO CONTO:
- che data la portata generale del provvedimento esso non è assoggettato alla comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla L. n. 241/1990, ma che per gli elementi dallo stesso disciplinato è necessario provvedere ad un’adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;
VISTI:
- l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Ceriana. Responsabile Procedimento: Alessandro Rampone (D.Lgs. n.
39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line
- il D.L. n. 31 del 24/06/2014;
- la Legge Regionale n. 4/1999;
ORDINA
1. Il divieto assoluto di accensione di qualsiasi tipo di fuoco e l’utilizzo di attrezzature che possano provocare scintille sino alla revoca della presente ordinanza;
2. La sospensione di tutte le deroghe previste dall’art. 14 comma 8 della Legge 116/2014 relative alla combustione dei residui vegetali agricoli e forestali;
DISPONE
- Che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza della cittadinanza mediante affissione all’Albo Pretorio e negli appositi spazi comunali;
- Che gli operatori di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza
AVVERTE
- Che restando ferma l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall’articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 250,00;
INFORMA
- Che ai sensi della Legge 241/2009 il Responsabile del Procedimento è il Sindaco;
- Che avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni il ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Liguria e, in alternativa, entro 120 giorni, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
IL SINDACO
F.to: Maurizio Caviglia
PREMESSO:
- che il territorio comunale è in buona parte ricoperto da aree boschive per le quali si impongono particolari cautele per la salvaguardia e la prevenzione dagli incendi;
- che la stagione estiva comporta un rilevante pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità pubblica;
- che le caratteristiche orografiche, climatiche e vegetazionali del territorio comunale sono tali da poter far innescare incendi di particolare gravità;
RILEVATO:
- che l’art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- che l’art. 16 della medesima L. n. 225/1992 stabilisce al comma 3, che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile;
- che le esperienze maturate dagli organi istituzionalmente competenti in tema di prevenzione incendi boschivi hanno dimostrato che un’alta percentuale di eventi si è sviluppata a causa dell’incuria in cui versano i terreni limitrofi a strade pubbliche o di uso pubblico;
CONSIDERATO:
- che il fenomeno degli incendi boschivi, oltre a provocare gravi danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e al delicato assetto idrogeologico del territorio comunale, costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- che è pertanto necessario adottare, per quanto di propria competenza, tutti i provvedimenti necessari alla tutela della salute e dell’incolumità pubblica e privata ed alla prevenzione del territorio dall’insorgenza di focolai d’incendio nonché alla diffusione della cultura della prevenzione degli incendi boschivi;
TENUTO CONTO:
- che data la portata generale del provvedimento esso non è assoggettato alla comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla L. n. 241/1990, ma che per gli elementi dallo stesso disciplinato è necessario provvedere ad un’adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;
VISTI:
- l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Ceriana. Responsabile Procedimento: Alessandro Rampone (D.Lgs. n.
39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line
- il D.L. n. 31 del 24/06/2014;
- la Legge Regionale n. 4/1999;
ORDINA
1. Il divieto assoluto di accensione di qualsiasi tipo di fuoco e l’utilizzo di attrezzature che possano provocare scintille sino alla revoca della presente ordinanza;
2. La sospensione di tutte le deroghe previste dall’art. 14 comma 8 della Legge 116/2014 relative alla combustione dei residui vegetali agricoli e forestali;
DISPONE
- Che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza della cittadinanza mediante affissione all’Albo Pretorio e negli appositi spazi comunali;
- Che gli operatori di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza
AVVERTE
- Che restando ferma l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall’articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 250,00;
INFORMA
- Che ai sensi della Legge 241/2009 il Responsabile del Procedimento è il Sindaco;
- Che avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni il ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Liguria e, in alternativa, entro 120 giorni, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
IL SINDACO
F.to: Maurizio Caviglia
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Ultimo aggiornamento pagina: 01/07/2025 09:23:34